In numerose situazioni quotidiane le persone subiscono un danno psichico, morale o esistenziale: vediamo cos’è e quando va risarcito legalmente.
La definizione di salute secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sottolinea che essa è uno stato di benessere psico-fisico, ovvero che non include solo gli aspetti organici e biologici, ma anche gli aspetti psicologici. Ecco perchè il danno alla persona, che si può manifestare anche come danno psichico, deve essere risarcito come danno non-patrimoniale secondo l’ex art. 2059 C.C.
Come afferma la Cassazione Civile n.14402/2011 infatti, esso si può manifestare come conseguenza di un illecito subito con “modifica peggiorativa della personalità, da cui consegue uno stravolgimento dell’esistenza e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare”
Subire un illecito dunque può causare uno stato di stress e di malessere psicologico o un vero e proprio trauma, lesivo dell’integrità psichica della persona. Ciascun individuo è diverso da un altro e può rispondere in maniera totalmente differente a un evento stressante o traumatico: questo dipende non solo dalla struttura di personalità, ma soprattutto dal significato personale che viene attribuito all’evento. Immaginiamo ad esempio l’effetto destabilizzante che una diagnosi medica errata può produrre in una persona ipocondriaca.
Il danno psichico può anche avere una connotazione esistenziale o morale. Il danno esistenziale è una lesione dei diritti costituzionali dell’individuo: prendiamo il caso di una persona destituita in maniera illegittima da un incarico, ad esempio per calunnia oppure licenziata in maniera immotivata. L’effetto di un simile evento può influenzare profondamente il tono dell’umore del soggetto, limitare le sue attività realizzatrici e avere un impatto profondo sul funzionamento personale e sociale.
Il danno morale riguarda invece uno stato di sofferenza psichica, che si manifesta con tristezza e prostrazione, conseguente a un illecito, per esempio il danno morale conseguente un danno biologico, come un incidente stradale. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 811/2015 ha recentemente sancito che la liquidazione del danno morale prescinde quella del danno biologico, contrariamente a quanto prima in vigore. Anche laddove il danno all’integrità fisica fosse lieve questo non implica che il danno morale non possa essere considerato ex sé rilevante. Dunque il risarcimento delle lesioni biologiche in precedenza includeva i danni morali, mentre dal 2015 essi possono essere stimati separatamente, attraverso una Consulenza Tecnica di Parte (CTP) dello psicologo e sarà solo il parere del giudice a stabilire i casi in cui essi dovranno essere liquidati ulteriormente.
Dott.ssa Isabella Ricci